IL TRIBUNALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al
 n.   1359  R.G.  dell'anno  1979  passata  in  decisione  all'udienza
 collegiale del 2 marzo 1993, a relazione del g.i. dott. De Iulio, tra
 Pacelli Alberto, Vincenzo e Raffaella  elettivamente  domiciliati  in
 Benevento  presso  lo  studio  dell'avv.  Michele  Portoghese, che li
 rappresenta e difende  giusta  mandato  a  margine  della  citazione,
 attori,  e  l'amministrazione provinciale di Benevento in persona del
 presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. N. Di Donato
 c/o il quale elettivamente  domiciliata  giusta  mandato  a  margine,
 convenuta.
    Oggetto: liquidazione di indennita' di espropriazione.
    Osserva  il  collegio  che  con  atto  di citazione notificato l'8
 ottobre  1979  i  germani  Pacelli  Alberto,  Vincenzo  e   Raffaella
 convenivano   in   giudizio   innanzi   al   tribunale  di  Benevento
 l'amministrazione provinciale di Benevento per  sentirla  condannare,
 tra  l'altro,  al  pagamento  delle  indennita'  per  il  periodo  di
 occupazione legittima di un fondo di loro proprieta'  dell'estenzione
 di  mq.  12.610,  in San Salvatore Telesino, partita 2630, foglio 14,
 part.lle  195,  315  e  196,  per  la  costruzione  della  strada   a
 scorrimento  veloce  Telese-Caianello,  3›  lotto, dallo svincolo per
 Gioia Sannitica alla s.s. 372 presso Telese, in seguito a decreto  n.
 21393/IV   del  26  luglio  1970  del  prefetto  di  Benevento;  che,
 costituitesi  le  parti,  il  c.t.u.  aveva  valutato  nel  1970   L.
 43.218.000  l'indennizzo relativo all'occupazione del suolo; che tale
 valore era stato rivalutato a L. 74.000.000 al 1975; che  tale  somma
 era  stata  determinata  col  criterio  di  stima  del  5% del valore
 dell'indennita' di espropriazione di detto fondo;
    Ritenuto che nel corso del giudizio  e'  intervenuta  la  legge  8
 agosto  1992,  n. 359, la quale ha sancito che sino all'emanazione di
 un'organica disciplina per tutte le esporpriazioni  preordinate  alla
 realizzazione  di  opere  o  di interventi da parte o per conto dello
 Stato e di altri enti  pubblici  l'indennita'  di  espropriazione  e'
 determinata  a  norma  dell'art.  13,  terzo  comma,  della  legge n.
 2892/1985, applicabile anche ai giudizi in corso;
    Rilevato  che  gli   attori   hanno   sollevato   l'eccezione   di
 illegittimita' incostituzionale dell'art. 5- bis della legge 8 agosto
 1992, n. 359, e precisamente del primo comma, in riferimento all'art.
 42,   terzo   comma,  della  Costituzione,  del  secondo  comma,  con
 riferimento agli artt. 3, primo  comma,  e  24,  primo  comma,  della
 Costituzione,  e  del  quinto  comma,  in  riferimento agli artt. 42,
 secondo e terzo comma, e 24, primo comma, della Costituzione;
    Ritenuta  la  non  manifesta  infondatezza  delle   eccezioni   di
 legittimita' costituzionale dell'art. 5- bis, primo, secondo e quinto
 comma,  della  legge  8  agosto  1992,  n.  359,  in riferimento agli
 articoli della  Costituzione  innanzi  citati,  essendo  detta  legge
 applicabile  anche  ai  procedimenti  in  corso  (detto  art. 5- bis,
 settimo comma);
    Osservato che, come e' noto, il primo comma dell'art. 5- bis della
 citata  legge  riduce  del  40%   l'importo   della   indennita'   di
 espropriazione  ottenuto  mediando  il  valore  venale  dell'immobile
 espropriato col reddito  dominicale,  a  norma  dell'art.  13,  terzo
 comma,  della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (la cosiddetta legge per
 il risanamento  di  Napoli,  gia'  di  per  se'  legge  eccezionale),
 sostituendo  ai  fitti  coacervati  dell'ultimo  decennio  il reddito
 dominicale rivalutato di cui agli artt. 24 e seguenti del testo unico
 delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
 Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917;  che  il  legislatore  puo'
 contemperare   il   criterio   del   valore   venale  con  meccanismi
 conformativi  dell'indennizzo  ad  un   diverso   criterio,   purche'
 l'ammontare  dell'indennizzo  cosi'  determinato  non scenda sotto il
 livello di congruita';
      che se la media tra valore venale e reddito  dominicale  da'  un
 importo  equo  ed  adeguato perche' corrispondente a circa il 53% del
 valore di mercato del bene, la riduzione di tale importo nella misura
 del 40% fa indubbiamente scendere l'indennita' di  espropriazione  al
 di sotto del livello di congruita', commisurandola ad appena il 31,8%
 circa del valore di mercato;
      che  tale  norma  viola  indubbiamente  il disposto dell'art. 42
 della Costituzione;
      che anche il secondo comma dell'art. 5- bis della  citata  legge
 (il  quale stabilisce che in ogni fase del procedimento espropriativo
 il soggetto espropriato puo' convenire la cessione del bene ed in tal
 caso non si applica la riduzione del 40 per cento  di  cui  al  primo
 comma  viola  il  principio  di  uguaglianza  di cui all'art. 3 della
 Costituzione ed e' in aperto contrasto con il disposto dell'art.  24,
 primo  comma,  della  stessa  Costituzione, disincentivando la tutela
 giurisdizionale;
      che la disposizione normativa in esame attua  una  irragionevole
 disparita'  di  trattamento  tra  chi al momento della sua entrata in
 vigore ha gia' subito  l'esproprio  e  non  puo'  piu'  convenire  la
 cessione volontaria del bene e chi, invece, non e' ancora colpito dal
 provvedimento   ablativo   e  puo'  addivenire  alla  detta  cessione
 volontaria senza subire la riduzione del 40% dell'importo determinato
 mediando tra valore venale e reddito dominicale rivalutato; che essa,
 inoltre, condiziona  pesantemente  la  proposizione  dell'opposizione
 alla   stima   dell'indennita'   definitiva  di  esproprio,  prevista
 dall'art. 19 della legge n. 865/1971,  perche'  induce  ad  accertare
 l'indennita'  determinata  in  sede amministrativa anche se il valore
 venale posto a base del calcolo  e'  inferiore  a  quello  effettivo;
 invero  l'eventuale recupero di valore derivante dalla determinazione
 giudiziale  sarebbe  in  tutto  o  in   notevole   parte   vanificato
 dall'applicazione della riduzione del 40%;
      che  infine  e'  costituzionalmente  illegittimo il quinto comma
 dell'art. 5- bis della  legge,  che  demanda  ad  un  regolamento  da
 emanarsi  con  decreto  del  Ministro  dei  lavori pubblici, ai sensi
 dell'art. 17 della legge n. 400 del 23 agosto  1988,  la  definizione
 dei  criteri e dei requisiti per l'individuazione dell'edificabilita'
 di  fatto;  che  il  legislatore  non  puo'   lasciare   all'assoluta
 discrezionalita'  del potere esecutivo una classificazione delle aree
 costituenti il presupposto dell'applicazione  di  criteri  estimativi
 che possono essere fissati unicamente dalla legge; che ne consegue il
 contrasto  con  l'art.  42,  secondo  comma,  della Costituzione; che
 profili di incostituzionalita' del quinto  comma  possono  ravvisarsi
 ancora  con riferimento ai parametri di cui all'art. 42, terzo comma,
 ed  all'art.  24,  primo  comma,  della  Costituzione  nella  mancata
 indicazione  di  un  termine  in cui il regolamento ministeriale deve
 essere emanato;
      che l'assenza di un tale termine si riflette  negativamente  sia
 sul  diritto  dell'espropriato  alla  corresponsione  dell'indennizzo
 entro tempi ragionevoli, sia sulla sollecita definizione dei  giudizi
 di  opposizione  alla stima, non essendo il nuovo criterio estimativo
 applicabile prima della emanazione di detto regolamento;