IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1359 R.G. dell'anno 1979 passata in decisione all'udienza collegiale del 2 marzo 1993, a relazione del g.i. dott. De Iulio, tra Pacelli Alberto, Vincenzo e Raffaella elettivamente domiciliati in Benevento presso lo studio dell'avv. Michele Portoghese, che li rappresenta e difende giusta mandato a margine della citazione, attori, e l'amministrazione provinciale di Benevento in persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. N. Di Donato c/o il quale elettivamente domiciliata giusta mandato a margine, convenuta. Oggetto: liquidazione di indennita' di espropriazione. Osserva il collegio che con atto di citazione notificato l'8 ottobre 1979 i germani Pacelli Alberto, Vincenzo e Raffaella convenivano in giudizio innanzi al tribunale di Benevento l'amministrazione provinciale di Benevento per sentirla condannare, tra l'altro, al pagamento delle indennita' per il periodo di occupazione legittima di un fondo di loro proprieta' dell'estenzione di mq. 12.610, in San Salvatore Telesino, partita 2630, foglio 14, part.lle 195, 315 e 196, per la costruzione della strada a scorrimento veloce Telese-Caianello, 3 lotto, dallo svincolo per Gioia Sannitica alla s.s. 372 presso Telese, in seguito a decreto n. 21393/IV del 26 luglio 1970 del prefetto di Benevento; che, costituitesi le parti, il c.t.u. aveva valutato nel 1970 L. 43.218.000 l'indennizzo relativo all'occupazione del suolo; che tale valore era stato rivalutato a L. 74.000.000 al 1975; che tale somma era stata determinata col criterio di stima del 5% del valore dell'indennita' di espropriazione di detto fondo; Ritenuto che nel corso del giudizio e' intervenuta la legge 8 agosto 1992, n. 359, la quale ha sancito che sino all'emanazione di un'organica disciplina per tutte le esporpriazioni preordinate alla realizzazione di opere o di interventi da parte o per conto dello Stato e di altri enti pubblici l'indennita' di espropriazione e' determinata a norma dell'art. 13, terzo comma, della legge n. 2892/1985, applicabile anche ai giudizi in corso; Rilevato che gli attori hanno sollevato l'eccezione di illegittimita' incostituzionale dell'art. 5- bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, e precisamente del primo comma, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, del secondo comma, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, e del quinto comma, in riferimento agli artt. 42, secondo e terzo comma, e 24, primo comma, della Costituzione; Ritenuta la non manifesta infondatezza delle eccezioni di legittimita' costituzionale dell'art. 5- bis, primo, secondo e quinto comma, della legge 8 agosto 1992, n. 359, in riferimento agli articoli della Costituzione innanzi citati, essendo detta legge applicabile anche ai procedimenti in corso (detto art. 5- bis, settimo comma); Osservato che, come e' noto, il primo comma dell'art. 5- bis della citata legge riduce del 40% l'importo della indennita' di espropriazione ottenuto mediando il valore venale dell'immobile espropriato col reddito dominicale, a norma dell'art. 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (la cosiddetta legge per il risanamento di Napoli, gia' di per se' legge eccezionale), sostituendo ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli artt. 24 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; che il legislatore puo' contemperare il criterio del valore venale con meccanismi conformativi dell'indennizzo ad un diverso criterio, purche' l'ammontare dell'indennizzo cosi' determinato non scenda sotto il livello di congruita'; che se la media tra valore venale e reddito dominicale da' un importo equo ed adeguato perche' corrispondente a circa il 53% del valore di mercato del bene, la riduzione di tale importo nella misura del 40% fa indubbiamente scendere l'indennita' di espropriazione al di sotto del livello di congruita', commisurandola ad appena il 31,8% circa del valore di mercato; che tale norma viola indubbiamente il disposto dell'art. 42 della Costituzione; che anche il secondo comma dell'art. 5- bis della citata legge (il quale stabilisce che in ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato puo' convenire la cessione del bene ed in tal caso non si applica la riduzione del 40 per cento di cui al primo comma viola il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione ed e' in aperto contrasto con il disposto dell'art. 24, primo comma, della stessa Costituzione, disincentivando la tutela giurisdizionale; che la disposizione normativa in esame attua una irragionevole disparita' di trattamento tra chi al momento della sua entrata in vigore ha gia' subito l'esproprio e non puo' piu' convenire la cessione volontaria del bene e chi, invece, non e' ancora colpito dal provvedimento ablativo e puo' addivenire alla detta cessione volontaria senza subire la riduzione del 40% dell'importo determinato mediando tra valore venale e reddito dominicale rivalutato; che essa, inoltre, condiziona pesantemente la proposizione dell'opposizione alla stima dell'indennita' definitiva di esproprio, prevista dall'art. 19 della legge n. 865/1971, perche' induce ad accertare l'indennita' determinata in sede amministrativa anche se il valore venale posto a base del calcolo e' inferiore a quello effettivo; invero l'eventuale recupero di valore derivante dalla determinazione giudiziale sarebbe in tutto o in notevole parte vanificato dall'applicazione della riduzione del 40%; che infine e' costituzionalmente illegittimo il quinto comma dell'art. 5- bis della legge, che demanda ad un regolamento da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400 del 23 agosto 1988, la definizione dei criteri e dei requisiti per l'individuazione dell'edificabilita' di fatto; che il legislatore non puo' lasciare all'assoluta discrezionalita' del potere esecutivo una classificazione delle aree costituenti il presupposto dell'applicazione di criteri estimativi che possono essere fissati unicamente dalla legge; che ne consegue il contrasto con l'art. 42, secondo comma, della Costituzione; che profili di incostituzionalita' del quinto comma possono ravvisarsi ancora con riferimento ai parametri di cui all'art. 42, terzo comma, ed all'art. 24, primo comma, della Costituzione nella mancata indicazione di un termine in cui il regolamento ministeriale deve essere emanato; che l'assenza di un tale termine si riflette negativamente sia sul diritto dell'espropriato alla corresponsione dell'indennizzo entro tempi ragionevoli, sia sulla sollecita definizione dei giudizi di opposizione alla stima, non essendo il nuovo criterio estimativo applicabile prima della emanazione di detto regolamento;